DOCUMENTAZIONE
• CARTA DI IDENTITA’
Può essere richiesta da tutte le persone d’età superiore ai 15 anni presso il proprio comune di residenza ed ha una durata di 5 anni.
Per il rilascio della carta d’identità a maggiorenni occorre:
1) N. 3 foto formato tessera.
2) Documento d’identità personale valido (patente, passaporto, porto d’armi, tessera rilasciata ai dipendenti statali).
3) Per i cittadini stranieri è necessario esibire il permesso di soggiorno (in questo caso la carta d’identità ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l’espatrio).
Per il rilascio della carta d’identità a minori (che hanno già compiuto i 15 anni) occorre :
1) N. 3 foto formato tessera.
2) Presenza di un genitore (se il documento non serve valido per l’espatrio).
3) Presenza d’entrambi i genitori per l’atto d’assenso (se il documento si richiede valido per l’espatrio).
Per il rilascio del certificato di nascita per minori di anni 15 non valido per l’espatrio occorre:
1) N. 1 foto formato tessera
E’ necessaria la presenza del minore accompagnato da un genitore.
Per il rilascio del certificato di nascita per minori di anni 15 valido per l’espatrio occorre:
1) N. 1 foto formato tessera
2) Atto di assenso di entrambi i genitori indirizzato alla Questura competente che viene rilasciato unitamente al documento dall’ufficio anagrafe.
Il certificato va convalidato presso la Questura - Ufficio Passaporti
Validità:
- 6 mesi per il certificato NON valido per l’espatrio
- 5 anni per il certificato VALIDO per l’espatrio.
(E’ necessaria la presenza del minore accompagnato da un genitore)
Per il rinnovo della carta d’identità occorre:
(può essere rinnovata 180 giorni prima della scadenza):
1) N. 3 foto formato tessera.
2) Carta d’identità scaduta.
Per il duplicato della carta d’identità occorre:
1) N. 3 foto formato tessera.
2) Denuncia di smarrimento o di furto rilasciata dalla Pubblica Sicurezza o dai Carabinieri.
Atto di assenso
Per avere la carta valida per l´espatrio occorre il consenso scritto di entrambi i genitori o del genitore esistente, muniti di documento di riconoscimento valido, che dovranno dichiarare che non esistono ostacoli per il minore a recarsi all´estero. I due genitori potranno recarsi in comune ed apporre la propria firma insieme e/o singolarmente in momenti diversi; una delle innovazioni della Legge Bassanini, è appunto quella di poter apporre firme disgiunte per gli stessi atti.
Stati esteri in cui è valida la carta d’identità come documento di riconoscimento
La carta d’identità, se valida per l’espatrio, permette di recarsi negli Stati membri dell’Unione Europea e in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali: Bosnia-Erzegovina, Croazia, Territori d’oltremare francesi (Guadalupa, Martinica, St. Pierre e Miquelon, Guyana, Reunion, Mayotte),Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Irlanda,Liechtenstein, Macedonia, Montenegro,Principato di Monaco e Svizzera. Per l’ingresso in Egitto e in Turchia è valida solo per visite turistiche (in Turchia è indispensabile il passaporto per il turista che viaggia con mezzi propri: auto, moto, camper ecc.). In Tunisia e Marocco la carta d’identità ha validità solo nel caso di viaggi organizzati di gruppo.
Nei paesi aderenti al trattato di Schengen normalmente non vengono fatti controlli alle frontiere, ma è comunque buona norma avere un documento di riconoscimento valido.
Paesi aderenti al trattato di Schengen.
Stati Membro da: In vigore da:
Belgio
Francia
Germania
Lussemburgo
Paesi Bassi
4 giugno 1985
26 marzo 1995
Portogallo
Spagna
25 giugno 1992
Italia
27 novembre 1990
26 ottobre 1997
Austria
28 aprile 1995
1 dicembre 1997
Grecia
6 novembre 1992
26 marzo 2000
Danimarca
Finlandia
Svezia
Islanda
Norvegia
19 dicembre 1996
25 marzo 2001
Slovenia
Estonia
Lettonia
Lituania
Polonia
Repubblica Ceca
Slovacchia
Ungheria
Malta
1 maggio 2004
21 dicembre 2007
Svizzera
16 ottobre 2004
1 novembre 2008 ?
Cipro
1 maggio 2004
—
Bulgaria
Romania
1 gennaio 2007
—
È prevista l’entrata nello spazio Schengen di nove dei dieci paesi entrati nella UE nel 2004 tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008. Saranno rimossi dapprima i controlli di frontiera terrestri e marittimi (a partire da dicembre 2007), e in seguito quelli negli aeroporti (entro il 30 marzo 2008). Tale prescrizione vale per tutti i paesi che hanno aderito all’Unione Europea nel 2004 con la sola esclusione di Cipro. L’eliminazione di ogni controllo di dogana sarà oggetto di ulteriori determinazioni dei ministri degli interni dei paesi UE. All’appello mancheranno ancora Romania e Bulgaria entrati nell’UE nel 2007. La Svizzera dovrebbe entrare in data 1 Novembre 2008.Islanda e Norvegia non fanno parte dell’UE, ma insieme a Danimarca, Finlandia e Svezia fanno parte dell’Unione nordica dei passaporti che aderisce allo spazio Schengen.
Per entrare o attraversare uno dei 10 Paesi entrati a far parte dell’UE nel 2004 (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria) occorre la carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto. Per l’ingresso nei Paesi entrati nella UE nel 2007 (Romania e Bulgaria) la carta d’identità consente l’ingresso e il soggiorno per periodi non superiori a 90 giorni.
L’Unione Europea conta, a partire dal 1° gennaio 2007, 27 stati membri. Ecco di seguito un loro prospetto in ordine alfabetico, con la data di accesso indicata a fianco del nome.
Stati membri Ingresso nell’UE
Austria
1° gennaio 1995
Belgio
Bulgaria
23 luglio 1952
1° gennaio 2007
Cipro
1° maggio 2004
Danimarca
1° gennaio 1973
Estonia
1° maggio 2004
Finlandia
Francia
1° gennaio 1995
23 luglio 1952
Germania
Grecia
23 luglio 1952
1° gennaio 1981
Irlanda
Italia
1° gennaio 1973
23 luglio 1952
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
1° maggio 2004
1° maggio 2004
23 luglio 1952
Malta
1° maggio 2004
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
23 luglio 1952
1° maggio 2004
1° gennaio 1986
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
1° gennaio 1973
1° maggio 2004
1° gennaio 2007
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
1° maggio 2004
1° maggio 2004
1° gennaio 1986
1° gennaio 1995
Ungheria
1° maggio 2004
• PASSAPORTO
Il passaporto è un documento valido per l’espatrio in tutti i paesi riconosciuti dal Governo
Italiano, viene rilasciato in Italia dalle Questure e dai Comuni e all’estero dalle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari.
Per ottenere il passaporto occorre presentare una domanda su apposito modulo, corredata della documentazione occorrente, alla Questura o Commissariato di P.S. locale, presso il Comune di residenza oppure presso la locale Stazione dei Carabinieri.
I passaporti rilasciati dopo la data di entrata in vigore della legge n. 3 del 16 febbraio 2003
valgono 10 anni, quelli rilasciati prima hanno validità di cinque anni ma possono essere rinnovati per un periodo complessivamente non superiore a 10 anni dalla data del rilascio.
I passaporti rilasciati in precedenza possono essere rinnovati anche prima della scadenza (e comunque entro i sei mesi successivi), per un periodo complessivamente non superiore a dieci anni dalla data del rilascio.
Solo nel caso in cui il passaporto venga utilizzato per l’ingresso in un Paese non facente parte dell’Unione Europea bisognerà apporre sul libretto una marca da bollo, acquistabile in tabaccheria, di validità annuale.
La marca non deve essere applicata per il primo anno di validità del passaporto.
Presso gli uffici postali si può presentare la domanda per il rilascio e il rinnovo dei passaporti, grazie a un accordo fra Poste Italiane e Ministero dell’Interno, chiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto sarà un’operazione semplice e veloce, senza doversi recare in Questura. E’ possibile presentare la domanda presso gli uffici postali abilitati.
Il passaporto potrà essere consegnato a domicilio con Posta Assicurata o ritirato presso l’ufficio postale dove è stata accettata la domanda. Oltre al rilascio e al rinnovo del passaporto è possibile chiedere:
• l’iscrizione dei figli minori di 16 anni,
• l’applicazione del timbro bilingue,
• il duplicato del passaporto,
• il rilascio lasciapassare,
• la proroga del passaporto.
Il prezzo del servizio è di 20,00 euro. Sono da corrispondere le somme per:
- acquisto marca per le Concessioni Governative (40,29 euro)
- pagamento libretto (di 32 pagine: 6,01 euro / di 48 pagine: 7,35 euro)
http://www.poliziadistato.it
IL PASSAPORTO PER GLI STATI UNITI D’AMERICA
Per entrare negli Stati Uniti d’America sono validi i seguenti passaporti:
• passaporto elettronico, unico tipo di passaporto che viene rilasciato a partire dal 26 ottobre 2006.
• passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005.
• passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006.
E’ inoltre possibile recarsi negli Stati unita d’America senza necessità di visto usufruendo del programma “Visa Waiver Program - Viaggio senza Visto”, per usufruire di tale programma è necessario:
• viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo,
• rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni,
• possedere un biglietto di ritorno.
In mancanza anche di uno dei requisiti elencati, è necessario richiedere il visto. Ricordiamo che il passaporto deve essere in corso di validità: la data di scadenza deve essere successiva alla data prevista per il rientro in Italia.
La mancata partenza dagli U.S.A. entro i 90 giorni, potrà compromettere la possibilità di usare nuovamente il programma. I minori potranno beneficiare del Visa Waiver Program solo se in possesso di passaporto individuale, non essendo sufficiente né la loro iscrizione sul passaporto dei genitori, né il lasciapassare. Nel caso in cui il minore sia iscritto nel passaporto di uno dei genitori, bisognerà richiedere il visto, qualunque sia il periodo di soggiorno negli U.S.A.
Limitazioni sull’accettabilità dei passaporti
Sebbene molte nazioni riconoscano i passaporti della maggior parte delle altre nazioni, ci sono alcune eccezioni; generalmente queste sono dovute a circostanze per cui una nazione si rifiuta di accettare l’esistenza di un altro territorio o governo come nazione legittima. Alcune nazioni respingono inoltre di accettare passaporti che non permettono al portatore il diritto di vivere nella nazione emittente.
Brasile
Il Brasile non accetta passaporti da nazioni che non riconosce. I cittadini di queste nazioni devono richiedere un laissez-passer brasiliano, un tipo di documento di viaggio che di solito permette solo un singolo ingresso nella nazione emittente.
Cipro
La Repubblica Turca di Cipro Nord emette passaporti, ma è riconosciuta ufficialmente solo dalla Turchia. Questi passaporti non sono accettati per l’ingresso nella Repubblica di Cipro. La Repubblica di Cipro rifiuta inoltre l’ingresso a possessori di passaporti emessi dalla Yugoslavia riportanti un timbro di rinnovo con il nome Macedonia.
Hong Kong
Né la Cina, né Taiwan accettano i passaporti britannici d’oltremare, che il governo britannico ha distribuito ad alcuni di cittadini dei precedenti territori indipendenti, sebbene Taiwan distribuisca ai portatori di questi passaporti un visto d’ingresso su un documento separato. La Cina inoltre respinge di accettare passaporti britannici normali distribuiti a precedenti cittadini dei territori indipendenti.
Israele
Diversi paesi musulmani non accettano passaporti israeliani, in gran parte a causa del rifiuto corrente o storico dei loro governi di riconoscere legalmente l’esistenza d’Israele. Alcuni di questi Paesi, inoltre, non accettano passaporti stranieri non israeliani, ai quali sia stato apposto il visto d’Israele.
Micronazioni
Molte micronazioni, come Sealand, emettono passaporti ed altri documenti di cittadinanza. Con la possibile eccezione dei passaporti emessi dalla World Service Authority, nessun paese membro delle Nazioni Unite riconosce questi documenti come validi per il transito o l’ingresso, sebbene molte micronazioni continuino ad emetterli.
Tonga
Alcune nazioni non accettano i passaporti Tongan Protected Person (persona protetta da Tonga), sebbene accettino i passaporti standard emessi a cittadini di Tonga.
Corea del Nord
La Corea del Nord limita strettamente il conferimento di passaporti ad una piccola minoranza fidata. L’appartenenza al Partito Coreano dei Lavoratori è un prerequisito essenziale.
Pakistan
Il Pakistan richiede ai cittadini musulmani, quando questi richiedono un passaporto, di affermare quanto segue:
1. Io sono un musulmano e credo nell’assoluta e perfetta finalità del Profeta, sua Signoria (Hazret) Maometto (Dio lo salvi), l’ultimo dei Profeti.
2. Io non riconosco alcuno che affermi di essere un profeta in alcun senso della parola o descrizione di qualunque tipo dopo sua Signoria (Hazret) Maometto (Dio lo salvi) o riconoscere quest’individuo come un profeta o riformatore religioso del mondo musulmano.
3. Io considero Mirza Ghulam Ahmad Qadiani come un profeta impostore e considero i suoi seguaci sia di Lahore, sia di Qadyan sia Mirzai come non musulmani.
Con la distribuzione del nuovo passaporto biometrico nel 2005 (nel quale la voce religione doveva essere cancellata) la dichiarazione precedente non sarebbe più stata necessaria. Comunque questa decisione è stata recentemente cambiata dal governo pakistano. I nuovi passaporti porteranno la definizione religione; quelli già stampati saranno timbrati con una dichiarazione della religione del portatore.
Unione Europea
L’Unione Europea è forse l’entità più conosciuta che rilascia passaporti comuni. I passaporti UE hanno un formato e stile standardizzato (sebbene le informazioni sul portatore possano essere sia dietro la copertina che dietro la retrocopertina). I passaporti UE ordinari sono rossi con le parole “Unione Europea” scritte nella lingua nazionale (o nelle lingue nazionali) della nazione emittente sul fronte, sotto di esso l’emblema nazionale ed in fondo il nome ufficiale della nazione.
CARICOM
Le nazioni membro del CARICOM (Caribbean Community) hanno recentemente iniziato a distribuire passaporti comuni con il simbolo del CARICOM insieme al sigillo nazionale ed al nome ufficiale dello stato membro nel suo linguaggio ufficiale. Il primo stato membro ad emettere passaporti CARICOM è stato il Suriname, seguito da Saint Vincent e Grenadine, Guyana, Antigua e Barbuda ed altri paesi.
Comunità Sud Americana delle Nazioni
La dichiarazione adottata a Cusco in Perù che stabilisce la South American Community of Nations ha segnalato l’intento di stabilire un passaporto comune, ma rimane ancora una lunga strada da percorrere. Alcuni stati membri di raggruppamenti subregionali come il Mercosur e la Andean Community of Nations emettono passaporti con il loro nome ed emblema ufficiale insieme al nome del raggruppamento regionale. Esempi includono il Paraguay e l’Ecuador.
• VISTO D’INGRESSO
Ci sono Paesi nel mondo dove per entrare e’ necessario richiedere il visto prima della partenza. Per ottenerlo occorre rivolgersi al Consolato del paese in questione, oppure all’Ambasciata; nel caso questa non fosse presente in Italia ci si deve rivolgere al MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ITALIANI (uff. Passaporti) - piazzale della Farnesina 1 - 00194 Roma - tel. 06 36911
In caso di viaggi organizzati generalmente è l’agenzia di viaggio che si occupa delle pratiche necessarie per ottenere il visto.
http:// www.agenziacat.it
Il visto d’ingresso non è richiesto al cittadino italiano munito di passaporto in corso di validità nei seguenti paesi:
Europa
Albania
Andorra
Austria
Belgio
Bosnia-Erzegovina
Bulgaria
Croazia
Cipro
Repubblica Ceca
Danimarca
Spagna
Estonia
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Grecia
Ungheria
Irlanda
Islanda
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Principato di Monaco
Montenegro
Paesi Bassi
Norvegia
Polonia
Portogallo
Romania
Slovenia
San Marino
Serbia
Svizzera
Slovacchia
Svezia
Ucraina
Regno Unito
Città del Vaticano
Africa
Botswana
Gambia
Lesotho
Mauritius
Marocco
Sudafrica
Senegal
Seychelles
Swaziland
Tunisia
Americhe
Argentina
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bolivia
Brasile
Canada
Cile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Repubblica Dominicana
Ecuador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Giamaica
Santa Lucia
Messico
Antigua e Barbuda
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perù
Saint Kitts e Nevis
Trinidad e Tobago
Uruguay
Stati Uniti d’America
Venezuela
Saint Vincent e Grenadine
Asia
Bahrain
Brunei
Hong Kong
Israele
Giappone
Corea del Sud
Libano
Macao
Malaysia
Maldive
Oman
Filippine
Singapore
Sri Lanka
Thailandia
Timor Est
Turchia
Emirati Arabi Uniti
Oceania
Australia
Figi
Guam
Kiribati
Micronesia
Isole Marshall
Nuova Zelanda
Palau
Samoa
Isole Salomone
Tonga
Vanuatu
• DOCUMENTI PER VEICOLI
I cittadini della UE possono utilizzare la loro patente in tutti i paesi europei, anche non membri dell’Unione, tranne che sul territorio della Federazione Russa.
Se si viaggia alla guida di un veicolo di proprietà altrui, è consigliabile, anche se non
obbligatorio, portare con sé una delega (in carta semplice per i paesi UE, in carta bollata e firma autenticata per gli altri) del proprietario che autorizzi all’espatrio. Per chi viaggia nei paesi extra UE è consigliabile avere, oltre al libretto di circolazione della vettura, anche il libretto internazionale ottenibile presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile.
Le condizioni per guidare un’auto a noleggio possono variare da paese a paese (esiste di solito un limite d’età, talvolta è richiesta la patente internazionale ecc.) quindi è consigliabile richiedere informazioni dettagliate prima di partire.
Nei paesi non appartenenti all’Unione Europea è obbligatorio possedere questi due documenti:
• Patente Internazionale: è richiesta in tutti quei paesi extra-Unione Europea, nei Paesi dell’ex Unione Sovietica e negli Stati Uniti (dove è richiesta anche per il semplice noleggio di auto).Il documento viene rilasciato dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile dove si può richiedere l’apposito modello e restituirlo compilato con allegati i documenti necessari. La patente internazionale ha una validità di tre anni, ma scade prima nel caso in cui la patente italiana abbia validità residua inferiore ai tre anni.
http://www.aci.it
• Carta Verde internazionale:è un documento che estende la copertura assicurativa della polizza italiana (va richiesta alla propria compagnia d’assicurazione), ed è richiesta nella maggior parte dei paesi extra-Unione Europea e negli Stati Uniti.
La carta verde internazionale non viene più richiesta nei paesi aderenti all’Unione Europea, Svizzera, Norvegia e Islanda anche se, in caso d’incidente, può contribuire a rendere più snelle le procedure di risarcimento danni.
http://www.ucimi.it
• NORME SANITARIE
La nuova tessera sanitaria del Ministero della Salute la T.E.A.M (Tessera Europea di Assicurazione Sanitaria), assorbe il vecchio modulo E-111 che garantiva le prestazioni sanitarie nei paesi europei. Il retro della tessera (che riporta l’intestazione “tessera europea di assicurazione malattia”) contiene i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di identificazione dell’istituzione, il numero di identificazione della tessera e la data di scadenza. La T.E.A.M. vale cinque
anni e sarà automaticamente rinnovata. I Paesi in cui è valida: Austria, Grecia, Paesi Bassi, Belgio Irlanda, Portogallo, Danimarca, Islanda, Regno Unito, Finlandia, Spagna, Francia (compresi: Corsica, Guadalupe, Martinica, Réunion, Guyana), Liechtenstein, Lussemburgo, Svezia, Germania, Norvegia e Svizzera.
http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it
http://www.ministerosalute.it/promozione/malattie/malattie.jsp
http://www.ministerosalute.it/assistenza/assistenza.jsp
http://www.viaggiesalute.org
http://www.port.venice.it/sanimav/paesi/paesi.html
http://www.cesmet.com
Prima di partire per paesi extraeuropei è consigliabile rivolgersi agli appositi uffici del Servizio Sanitario dove si possono avere informazioni aggiornate ed effettuare le
Vaccinazioni consigliate o obbligatorie.
• ANIMALI ALL’ESTERO
Dal 1° ottobre 2004, per lo spostamento di un animale da compagnia tra gli Stati membri dell’Unione europea, è necessario il passaporto. Lo prevede il regolamento (CE) n.998/2003, al fine di garantire un livello di sicurezza sufficiente per i rischi sanitari.
Lo speciale passaporto per animali domestici consente l’identificazione dell’animale e del suo proprietario; riporta tutte le pratiche veterinarie effettuate, numero identificativo del microchip (inserito sotto cute) ed altre informazioni.
La Gran Bretagna, l’Irlanda e la Svezia richiedono anche un test immunologico di verifica degli anticorpi della rabbia da effettuare nei tempi richiesti, che sono diversi per ciascuno di questi Paesi. E’ quindi consigliabile, prima di intraprendere un viaggio con queste destinazioni, rivolgersi al consolato del paese di destinazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione veterinaria della ASL di competenza.
http://www.enpa.it
• TUTELA DEL TURISTA
POLIZZA DI ASSICURAZIONE TURISTICA
Per i Paesi che non hanno stipulato alcun accordo bilaterale con l’Italia, l’unico modo per tutelarsi, in caso di malattia o infortuni, è quello di stipulare una polizza di assicurazione specificatamente mirata sui rischi sanitari. Le polizze stipulate da queste assicurazioni presentano, più o meno, le stesse caratteristiche:
• livelli diversi di copertura;
• centrale di soccorso telefonica attiva 24
• ore su 24;
• consulenza medica sul posto;
• rimpatrio sanitario;
• rimborso spese sanitarie;
• rimborso prolungamento del soggiorno.
Il costo di una polizza varia, naturalmente, a seconda del tipo di polizza stipulata.
http://www.europassistance.it
http://www.filodiretto.it/site/privati/viaggi
http://www.genialloyd.it
http://www.globalassistance.it
http://www.generali.it
http://www.elvia.it
Le assicurazioni per i turisti
Quasi tutte le compagnie turistiche offrono pacchetti assicurativi per le vacanze con la copertura da una serie di rischi. Le più diffuse sono le coperture contro l’annullamento del viaggio, per l’assistenza alla persona e per le integrazioni per spese mediche (indispensabile negli Usa o in Sud America dove l’assistenza sanitaria è molto costosa), per la perdita, il furto o il danneggiamento del bagaglio. E’ in ogni modo possibile acquistare più garanzie, fino ad una copertura totale contro i più diversi tipi di imprevisto.
Fondo nazionale di garanzia
Nel caso di fallimento o accertata insolvenza del tour operator, lo Stato offre il “Fondo nazionale di garanzia per il consumatore del pacchetto turistico”. Il Fondo garantisce ai viaggiatori il rimborso della cifra versata al venditore o all’organizzatore, provvede all’organizzazione del rimpatrio del turista rimasto all’estero a causa di mancati pagamenti del tour operator. Per poter accedere al risarcimento è necessario aver acquistato il pacchetto in Italia presso organizzatori o venditori in possesso di regolare autorizzazione della regione.
Come richiedere il rimborso
Entro tre mesi dalla conclusione del viaggio occorre presentare una domanda di rimborso accompagnata dal contratto di viaggio in originale, dalla copia della ricevuta di versamento della somma pagata all’agenzia turistica e ogni documento utile a provare la mancata fruizione dei servizi pattuiti. La domanda va indirizzata al Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale del Turismo, Comitato di Gestione del Fondo nazionale di Garanzia, via Molise, 2 - 00100 Roma.
E’ possibile avere ulteriori informazioni contattando le Associazioni di Tutela dei Consumatori:
- Telefono Blu – Tutela del Turista - tel.
199443378 fax 1782228788
http://www.telefonoblu.org
- Movimento Consumatori - via Piemonte
39/a 00187 Roma – tel. 06 4880053 fax 06
4820227
http://www.movimentoconsumatori.it
E-mail: info@movimentoconsumatori.it
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